Fruiscono delle agevolazioni Iva fissate dall’articolo 124 del decreto “Rilancio” – n. 34/2020 – anche le forniture di ventilatori polmonari, aspiratori e saturimetri effettuate tramite noleggio. Invece, per i guanti DPI di prima categoria, non per uso sanitario e che si prestano a un uso prolungato, non è possibile l’esenzione Iva.
L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 585 del 14 dicembre 2020, chiarisce che anche il noleggio dei beni indicati nell’articolo 124, comma 1, del DL n. 34/2020 beneficia dell’esenzione Iva fino a dicembre 2020 e, dal 2021, dell’aliquota al 5%.
Il dubbio è sorto per il fatto che la norma parla di cessione di beni, mentre la prestazione fatturata ha ad oggetto il noleggio dei suddetti beni. In merito l’Agenzia afferma che la finalità della norma è quella di uniformare il trattamento Iva relativo all'acquisto di un bene, ai soli effetti dell'aliquota applicabile, a prescindere dalla natura del rapporto giuridico sottostante. Quindi, il ricorso al contratto di noleggio non osta all'applicazione del regime agevolativo fissato per le cessioni dei beni elencati dall'articolo 124 in parola, tra cui ventilatori polmonari, aspiratori e saturimetri.
Il momento dal quale si rende applicabile il regime di esenzione e/o l'aliquota ridotta nella misura del 5% è quello di effettuazione dell'operazione, ossia la prestazione di servizi di noleggio dei beni, non rilevando la data della conclusione del contratto.
Per quanto riguarda le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, la risposta 585/2020 fa presente che, se vi sono le condizioni, si può beneficiare dell’aliquota Iva agevolata del 4%, prevista dalla Tabella A, parte II, allegata a Dpr n. 633/1972, anziché di quella prevista dall’articolo 124 del DL n. 34/2020.
L’Agenzia delle Dogane, con avviso del 14 dicembre 2020 relativo ad una Faq, nega che possano fruire del regime agevolativo Iva, ex art. 124 DL 34/2020, i guanti DPI di prima categoria, non dichiarati per uso sanitario e che si prestano ad un uso prolungato - ad esempio, i guanti commercialmente definiti “di uso domestico”, guanti da giardinaggio, guanti felpati resistenti, guanti a lunga durata/riutilizzabili.
Infatti l’abbigliamento protettivo richiamato tassativamente dal comma 1 dell’articolo 124 può essere ammesso al beneficio agevolativo solo se può essere utilizzato per finalità sanitarie.
Ma i guanti classificati come DPI di prima categoria normalmente sono destinati ad usi non specificatamente sanitari e non rientrano nel perimetro dell’agevolazione.
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