L’agevolazione per il rientro in Italia di docenti/ricercatori residenti all'estero non è riservata ai soli cittadini italiani, ma interessa tutti i soggetti residenti all'estero, che, trasferendosi nel territorio nazionale, possono favorire lo sviluppo della ricerca in Italia in virtù delle loro particolari conoscenze scientifiche.
La norma infatti, spiega l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 307 del 3 settembre 2020, parla di ricercatori residenti all'estero che acquisiscono la residenza fiscale in Italia - ai sensi dell'articolo 2 del TUIR - a partire dal periodo di imposta 2020.
Dunque, anche il ricercatore di nazionalità estera, nel rispetto dei requisiti ex art. 44 del DL n. 78 del 2010 (come modificato dall'articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34), ha diritto all’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% dei redditi prodotti in Italia a decorrere dall'anno d'imposta 2020 e per i cinque periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
Si ricorda che l'articolo 2 del TUIR considera residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato la residenza o il domicilio ai sensi del codice civile. Le condizioni sono tra loro alternative, ne basta una.
La norma agevolativa intende, non solo porre rimedio al c.d. fenomeno della "fuga dei cervelli", ma anche favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico dell’Italia.
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