Agevolati anche gli atti di redistribuzione tra co-lottizzanti privati

Pubblicato il 05 gennaio 2012 Gli atti di redistribuzione immobiliare tra co-lottizzanti non riuniti in consorzio, a seguito di una convenzione di lottizzazione stipulata tra le parti e un Comune, sono al centro della prima risoluzione del 2012 – risoluzione n. 1 del 4 gennaio 2012 – emessa dall’agenzia delle Entrate. Il documento di prassi interviene, smentendo la posizione assunta dall’Agenzia con pregresse risoluzioni, da ultimo la 156/2004, allargando l’applicabilità dell’agevolazione ex articolo 32, secondo comma, del Dpr 601/1973 anche ai co-lottizzanti non riuniti in formale consorzio. L’agevolazione consiste nel pagamento dell’imposta di registro in misura fissa e dell’esenzione dal pagamento delle imposte ipotecarie e catastali.

Si ricorda che il fine della redistribuzione non è speculativo, ma è di riequilibrare la capacità edificatoria dei lottizzanti eliminando gli effetti distorsivi della convenzione di lottizzazione, che obbliga alcune tra le parti a effettuare delle cessioni a titolo gratuito al Comune.

Gli atti redistributivi, spiega l’Agenzia, rientrano, in quanto attuativi della convenzione di lottizzazione, fra quelli fiscalmente agevolati di cui all’articolo 20 della legge 10/1977: “ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d’obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all’articolo 32, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 601”. Tale norma non distingue tra lottizzazioni a iniziativa privata o pubblica.
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