Agenzia delle Entrate. Interpello obbligatorio Cfc entro 120 giorni

Pubblicato il 31 marzo 2011 Dall’incontro di ieri a Milano, organizzato con Assolombarda e con la partecipazione del Consiglio notarile e dell’Ordine dei commercialisti lombardi, è scaturita l’occasione per l’agenzia delle Entrate di chiarire alcuni aspetti ancora dubbi sulla territorialità dell’Iva, sulle Cfc e sugli atti plurimi ai fini del registro.

Il direttore centrale Normativa dell’Agenzia, Arturo Betunio, ha reso noto che presto giungerà un testo ufficiale sulle Cfc e ha precisato che i chiarimenti offerti dalla circolare 32/E/2010, non ripresi nel successivo documento di prassi n. 51/E/2010, non sono stati oggetto di una sorta di ritrattazione tacita. I due documenti di prassi, infatti, non sono sostitutivi uno dell’altro. 

Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza d’interpello per disapplicare la disciplina Cfc resta fermo a 120 giorni e non a 180. In particolare, poiché la risposta dell'Amministrazione finanziaria si deve formare entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, l'interpello deve essere presentato, a pena di inammissibilità, almeno 120 giorni prima di questa scadenza e quindi entro il 1° giugno 2011, visto che il termine ordinario per l'invio scade il 30 settembre 2011. Il termine elevato a 180 giorni resta valido solo come eccezione per il primo periodo di applicazione delle regole Cfc.

La circolare sulla territorialità dell’Iva è stata confermata, con indicazioni sempre più rassicuranti riguardo alla sua imminenza. Due saranno gli aspetti che verranno trattati per allontanare definitivamente ogni dubbio al riguardo. Un primo chiarimento riguarderà sicuramente l’identificazione della soggettività passiva del committente; una seconda precisazione sarà fatta per le prestazioni relative a beni immobili.

Riguardo all’applicazione ad un solo atto di una pluralità di imposte di registro fisse, il Fisco ha cambiato posizione contravvenendo la precedente teoria di tante disposizioni, tante imposte” con il nuovo principio fondato su un’unica imposizione se non vi è capacità contributiva del contribuente. Cioè, se la pluralità delle disposizioni non enuncia alcuna capacità contributiva, allora l’atto sarà tassato con una sola imposta. In tal modo, si giunge alle conclusioni di ieri, secondo cui:
 
- se in un atto sono contenute una pluralità di nomine di procuratori si applica una sola imposta di registro;
- se in un atto è presente una pluralità di donazioni non tassabili, l’atto si registra con una sola imposta di registro;
- se l’atto è relativo ad una donazione esente da imposta, si registra gratuitamente senza imposta fissa.
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