Agcm, imprese alla cassa per il contributo dell’anno 2023

Pubblicato il 21 luglio 2023

Le imprese con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, entro il prossimo 31 luglio, devono versare il contributo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) per l’anno 2023.

NOTA BENE: Si tratta del contributo dovuto per coprire l’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità che è previsto dai commi 7-ter e 7-quater dell’artivcolo 10 della Legge 10 ottobre 1990 n. 287.

Per quanto riguarda l’ammontare dovuto, si rinvia alla delibera dell’Autorità n. 30499 del 7 marzo 2023, che ha fissato l’importo del contributo di cui al suddetto comma 7-ter allo 0,058 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato a tale data.

Vediamo in sintesi, chi è tenuto al pagamento e gli importi dovuti

Agcm, soggetti tenuti al versamento del contributo

Nelle risposte alle FAQ pubblicate sul sito Agcm si legge che sono tenute al versamento le società di capitali, iscritte nel registro delle imprese delle Camere di Commercio italiane, i cui ricavi della voce A1 del conto economico dell’ultimo bilancio annuale approvato alla data del 7 marzo 2023 superino i 50 milioni di euro.

Sono interessate dal contributo solo le società italiane iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio italiane.

Le società straniere sono tenute al versamento del contributo solo nell’ipotesi in cui esse abbiano in Italia sedi secondarie con rappresentanza stabile soggette ad obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese. In tal caso, la base di calcolo del contributo è costituita dall’ammontare complessivo della voce ricavi A1 del conto economico (o voce corrispondente per i bilanci di esercizio redatti secondo principi contabili internazionali), del bilancio della stabile organizzazione se redatto, oppure della voce corrispondente ai ricavi realizzati dalla stabile organizzazione italiana nel bilancio della casa madre.

Oltre alle società di capitali, sono soggette al versamento del contributo anche le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, incluse le cooperative sociali.

Nel caso di fusione e cessione, le obbligazioni relative al pagamento del contributo sono trasferite al soggetto che subentra nei diritti e obblighi esistenti in capo alla società oggetto di fusione e/o cessione. Ai fini del calcolo del contributo, il soggetto che subentra nei diritti ed obblighi dovrà fare riferimento all'ultimo bilancio approvato alla data del 7 marzo 2023 da ciascuna società singolarmente considerata senza sommare, quindi, i fatturati delle medesime.

Non sono, invece, tenute al versamento le società estinte e le società di nuova costituzione, lqe quali non abbiano ancora approvato alcun bilancio alla data del 7 marzo 2023.

Anticorruzione, contributo anno 2023

Per il calcolo del contributo da versare, occorre far riferimento all’ultimo bilancio di esercizio annuale approvato alla data della delibera AGCM n. 30499, ossia alla data del 7 marzo 2023.

Va considerato come base di calcolo l’ammontare complessivo della voce ricavi A1 del conto economico o voce corrispondente per i bilanci di esercizio redatti secondo principi contabili internazionali (sulla base delle previsioni dell’art. 2425-bis, comma 1, del Cod. Civ.).

ATTENZIONE: L’importo minimo è di 2.900,00 euro, che corrisponde allo 0,058 per mille del fatturato minimo soggetto a contribuzione (50 milioni di euro). Invece, la soglia massima di contribuzione non può essere superiore a cento volte la misura minima. Per l’annualità 2023 è pari a euro 290.000,00.

SCADENZA: Il contributo dovrà essere versato entro il 31 luglio 2023.

Alla domanda se sono previste sanzioni in caso di mancato versamento del contributo, l’Agcm risponde che non sono previste sanzioni.

NOTA BENE: In caso di tardivo pagamento sono dovuti gli interessi di mora nella misura legale per il periodo intercorrente tra la data di scadenza di pagamento del contributo e la data di effettuazione del pagamento, nonché le maggiori spese connesse alla riscossione coattiva tramite ruolo.

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