Affidare lo smaltimento dei rifiuti non esonera da responsabilità se si omette il controllo delle autorizzazioni
Pubblicato il 12 luglio 2013
Secondo la Corte di cassazione, Terza sezione penale – sentenza n.
29727 depositata l'11 luglio 2013 – il detentore dei rifiuti che affidi la raccolta, il trasporto e lo smaltimento degli stessi ad altri soggetti privati che svolgano per suo conto tali attività, ha l'obbligo di controllare che gli stessi siano autorizzati alle attività di raccolta e smaltimento o recupero.
Qualora, quindi, tale doverosa verifica sia omessa, il detentore risponde a titolo di colpa, per inosservanza della regola di cautela imprenditoriale, dei reati configurati dall'illecita gestione.