Affidare lo smaltimento dei rifiuti non esonera da responsabilità se si omette il controllo delle autorizzazioni

Pubblicato il 12 luglio 2013 Secondo la Corte di cassazione, Terza sezione penale – sentenza n. 29727 depositata l'11 luglio 2013 – il detentore dei rifiuti che affidi la raccolta, il trasporto e lo smaltimento degli stessi ad altri soggetti privati che svolgano per suo conto tali attività, ha l'obbligo di controllare che gli stessi siano autorizzati alle attività di raccolta e smaltimento o recupero.

Qualora, quindi, tale doverosa verifica sia omessa, il detentore risponde a titolo di colpa, per inosservanza della regola di cautela imprenditoriale, dei reati configurati dall'illecita gestione.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica artigianato - Verbale integrativo del 17/2/2025

21/02/2025

Metalmeccanica artigianato. Preavviso

21/02/2025

Cassazione: tenuità del fatto retroattiva anche con più fatture false

21/02/2025

Avvocati e commercialisti: in arrivo le regole per diventare certificatori fiscali

21/02/2025

E' legge il Milleproroghe 2025: rottamazione-quater con domanda entro aprile

21/02/2025

Dimissioni per fatti concludenti, nuovo codice Uniemens

21/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy