Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 22238 del 21 ottobre 2009, affermano che i minori, nei processi che li riguardano ossia per il loro affidamento ai genitori, devono essere sentiti dal magistrato, come stabilito dall’art. 6 della Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti del fanciulli del 1996.
Tale Convenzione dispone che quando si deve stabilire dell’affidamento di un minore ad un genitore esso deve essere ascoltato perché sia tenuto conto della sua opinione, tranne nel caso in cui l’ascolto del minore possa ritenersi dannoso e “in contrasto con i suoi interessi fondamentali”. E, qualora si ometta l’audizione, è necessario produrre adeguata motivazione.
Infine la Suprema Corte ha stabilito che la competenza a decidere sull’affidamento dei figli minori spetta al giudice italiano, essendo questi vissuti sempre in Italia tranne nel periodo subito dopo l’apertura del procedimento di affido, quando sono stati portati dalla madre all’estero.
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