Affidamento in prova con esito positivo? Via le pene accessorie
Pubblicato il 19 dicembre 2014
Con sentenza n.
52551 depositata il 18 dicembre 2014, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato da un soggetto condannato penalmente che,
dopo aver superato positivamente il periodo di affidamento in prova ai servizi sociali, si era visto dichiarare
inammissibile la sua
istanza di estinzione delle residue pene accessorie dell'
inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'
incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
La decisione di merito era stata motivata sul presupposto che la misura alternativa alla pena detentiva comportava che solo a quest'ultima dovesse riferirsi l'effetto estintivo previsto dall'articolo 47, comma 12 dell'Ordinamento penitenziario.
La Suprema corte ha, per contro, aderito alle doglianze del ricorrente sottolineando che le
pene accessorie rientrano
tra gli effetti automaticamente estinti in conseguenza dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale non residuando, sul punto, spazi valutativi che richiedano l'intervento del giudice di merito.
Inabilitazione e incapacità all'esercizio dell'impresa estinte automaticamente
Ed infatti – si legge nel testo della decisione – l'articolo 20 dell'Ordinamento penitenziario definisce testualmente le
pene accessorie come
effetti penali della condanna, conseguenti, di diritto, alla stessa.
In definitiva, i giudici di legittimità, annullando, senza rinvio, l'ordinanza impugnata, si sono direttamente pronunciati sulla declaratoria di estinzione delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa e dell'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa applicate al deducente.