Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 34663 del 7 agosto 2015 - il mancato o non integrale risarcimento del danno non può, da solo e se incolpevole, essere di ostacolo all'affidamento in prova.
Il principio è stato enucleato dai giudici di legittimità nell’ambito di una vicenda in cui un soggetto condannato si era visto concedere l’affidamento in prova ai servizi sociali con la prescrizione, tra l’altro, dell’obbligo all’integrale risarcimento del danno riportato dalla persona offesa.
L’uomo - a cui ha dato ragione la Suprema corte - si era opposto a detta statuizione lamentando che l’organo giudicante non aveva considerato come fosse consentito con il provvedimento di ammissione al beneficio imporre al condannato di tenere condotte riparatorie e risarcitorie, ma ciò in relazione alle condizioni economiche dell’obbligato e senza che fosse possibile stabilire, in caso di mancato adempimento, la sospensione o la revoca automatica del beneficio.
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