L'Agenzia delle dogane e dei Monopoli ha messo a disposizione sul sito il documento, in forma di domande e risposte, della Commissione europea Taxud/B2/031/2016 del 27 aprile 2016, con i nuovi requisiti di competenza e professionalità per il mantenimento dell'autorizzazione dell'Aeo - operatore economico autorizzato.
Le novità introdotte dal nuovo dal Codice doganale dell'Unione (Cdu) sono scattate dal 1° maggio 2016 e prevedono il riesame delle autorizzazioni Aeo da parte degli uffici doganali per la verifica della compliance rispetto ai nuovi requisiti introdotti.
L'operazione doganale terminerà entro il 1° maggio 2019 e non comporta nessun adempimento da parte dell'Aeo:
i certificati Aeo esistenti e validi alla data del 1° maggio 2016 restano validi fino al riesame;
non è necessario presentare domande di riesame alle autorità doganali competenti, poiché il titolare di un certificato AEO verrà contattato dalle autorità doganali competenti;
entro il 1° maggio 2019 saranno riesaminati i certificati rilasciati prima del 1° maggio 2016.
E' il sistema elettronico EOS/AEO a gestire tutti i certificati/autorizzazioni, dunque non è necessario revocare il certificato AEO esistente e rilasciarne uno nuovo, l’esito positivo di un sostituisce il certificato esistente.
In caso di esito negativo il certificato AEO viene revocato.
Nel caso di soddisfazione parziale dei criteri, si possono verificare le situazioni seguenti:
se il titolare di un certificato AEOF (operatori economici che intendono fruire sia delle semplificazioni doganali, sia delle agevolazioni sui controlli di sicurezza) non soddisfa le condizioni di cui all’art. 39 (d) del CDU, il certificato AEOF viene sospeso o revocato e viene emessa una nuova autorizzazione AEOS (agevolazioni in materia di sicurezza) senza che l’AEO ne faccia richiesta;
se il titolare di un certificato AEOF non soddisfa le condizioni di cui all’art. 39 (e) del CDU, il certificato AEOF viene sospeso o revocato e viene emessa una nuova autorizzazione AEOC (per i benefici e le semplificazioni previsti dalla normativa doganale) senza che l’AEO ne faccia richiesta.
Il nuovo requisito deve essere soddisfatto da parte della persona responsabile delle questioni doganali dell’Aeo.
Sugli standard pratici di competenza, in attesa di una norma di standardizzazione europea, deve fornirsi la prova concreta che il soggetto in questione abbia una esperienza pratica almeno tre anni nelle questioni doganali.
Quanto alle qualifiche professionali, il soggetto deve aver completato un percorso di formazione tenuto:
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