Adozione non legittimante, anche ai single

Pubblicato il 27 giugno 2019

La Prima sezione civile della Corte di cassazione ha confermato la decisione di merito con cui un bambino portatore di handicap era stato dato in adozione ad una donna single.

In particolare, ha rigettato il ricorso promosso dai genitori naturali contro la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale sul minore e la conseguente disposizione sull’adozione.

Tra i vari rilievi avanzati dai due ricorrenti, era stato lamentato il fatto che il figlio disabile, di otto anni, fosse stato dato in adozione ad una donna di sessantadue anni, single, senza il loro assenso all’adozione, ai sensi dell’articolo 46 della Legge n. 184/1983.

A loro dire, la Corte d’appello non aveva in alcun modo evidenziato la sussistenza di un danno grave ed irreparabile che poteva derivare all’adottando, per il fatto, da un lato, che l’adottante, da sola, non avrebbe potuto accudire il bambino e, dall’altro, che un bimbo diversamente abile avrebbe necessitato della presenza di entrambe le figure genitoriali.

Adozione per impossibilità di affidamento preadottivo

La Corte di cassazione, con sentenza n. 17100 del 26 giugno 2019, ha ritenuto detto motivo privo di fondatezza, osservando, in particolare, come l’articolo 44, lettera d) della Legge citata, sull’adozione in casi particolari, integri una clausola di chiusura del sistema, tesa a consentire l’adozione tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante ed adottando, come elemento caratterizzante del concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con i soggetti che se ne siano presi cura.

A norma della richiamata disposizione, si rammenta, viene consentito che i minori possano essere adottati fuori dalle condizioni ordinarie, quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo, da intendere come impossibilità di diritto, come nel caso di mancato reperimento di aspiranti all’adozione legittimante.

A differenza dell’adozione piena, detta forma di adozione non presuppone necessariamente una situazione di abbandono dell’adottando e può essere disposta qualora si accerti, in concreto, l’interesse del bambino, al riconoscimento di una relazione affettiva già instaurata e consolidata con chi se ne prende abitualmente cura.

Adozione speciale anche a single e coppie di fatto

A seguire, gli Ermellini hanno fornito chiarimenti anche in ordine alla mancata specificazione di requisiti soggettivi di adottante ed adottando, come pure del limite massimo di differenza di età di cui alla norma di riferimento.

Detta mancata specificazione - viene precisato - implica che l’accesso a tale forma di adozione non legittimante è consentito alle persone singole e alle coppie di fatto, sempre che l’esame delle condizioni e dei requisiti imposti dalla legge, sia in astratto che in concreto, faccia ritenere sussistente i presupposti per l’adozione speciale.

Per quanto riguarda, infine, l’asserita mancanza di consenso dei genitore, per come lamentata dai ricorrenti, la Suprema corte ha osservato che nelle ipotesi, come quella di specie, di adozione particolare, il dissenso ha efficacia preclusiva se manifestato dal genitore che non sia il mero titolare della responsabilità genitoriale ma ne abbia il concreto esercizio grazie ad un rapporto affettivo con il minore, caratterizzato, di regola, dalla convivenza.

Situazione, questa, che non ricorreva nel caso esaminato, in quanto i genitori del minore erano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale proprio in quanto avevano allontanato il figlio a pochi mesi dalla sua nascita.

Senza contare che gli stessi erano anche risultati, dalla ctu espletata nel giudizio di primo grado, del tutto inadatti al ruolo di genitore in relazione ad un minore che, come nella specie, era affetto da una gravissima patologia (tetraparesi spastica), della quale, peraltro, i ricorrenti non avevano dimostrato di avere alcuna consapevolezza.

 

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