Adesione a Ctu va motivata

Pubblicato il 10 novembre 2016

Nell’ambito di un procedimento penale per bancarotta documentale fraudolenta, la Corte di cassazione, Quinta sezione penale, ha annullato, con rinvio, la condanna disposta dai giudici di merito nei confronti del presidente del consiglio di amministrazione di una Spa.

Nel dettaglio, è stato ritenuto fondato il motivo avanzato dal ricorrente per quel che concerne l’asserita mancanza di motivazione della sentenza.

I giudici di legittimità hanno infatti aderito alla lamentata considerazione del fatto che l’organo giudicante nel merito avesse acriticamente riprodotto nella decisione, tramite la tecnica del “copia e incolla”, quanto riportato nella perizia contabile disposta in secondo grado, senza, peraltro, affatto considerare le argomentazioni dei consulenti di parte, solo formalmente acquisite, e non apportando alcuna autonoma valutazione del contenuto della perizia.

Nel testo della decisione di Cassazione – sentenza n. 46955 del 9 novembre 2016 - è stato quindi ribadito come, qualora il giudice ritenga aderire agli accertamenti tecnici del consulente dallo stesso nominato, debba comunque motivare, per quanto non necessariamente in modo particolarmente diffuso, tale adesione “anche per confutare la tesi contraria sostenuta dalle parti, dimostrando di aver comunque criticamente valutato le conclusioni del perito, senza ignorare le argomentazioni dei consulenti”.

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