Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, con nota prot. n. 7362 dell’11 luglio 2018, ha chiesto al Direttore Generale dell’INPS di rettificare il messaggio n. 2725 del 5 luglio 2018, con cui l’Istituto ha reso noto che sono abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale anche i dottori agronomi e i dottori forestali iscritti ai rispettivi albi, con riferimento ai soli adempimenti relativi ai datori di lavoro agricoli ed in relazione alle sole aziende da essi amministrate.
A tal proposito, è stato evidenziato che la Legge n. 3/1976, modificata e integrata dalla Legge n. 152/1992, art. 2, comma 1, lettera a), afferma che sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti.
Dalla lettura della suddetta norma, per i CdL si evince che "l’amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza" non possano essere rivolti anche agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore.
Infatti, la disciplina di cui all'art. 1, della Legge n. 12/1979, è di natura "speciale" e, come tale, non soggetta ad interpretazioni analogiche; pertanto, l’attività che i dottori agronomi e forestali possono rivolgere alle imprese identificate dalla stessa norma, non può estendersi a quella prevista dall'art. 1, Legge n. 12/1979, in quanto non c'è alcun riferimento esplicito agli adempimenti in materia di lavoro dei lavoratori dipendenti delle imprese di riferimento.
La lettera si conclude, quindi, sostenendo che tali soggetti non rientrerebbero tra coloro che possono svolgere i predetti adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.
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