Art. 17-ter DPR
633/72 - Per le
cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei
confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di
personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi
tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli
istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti
ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente
carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza
e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o
committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in
materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni
caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Le suddette disposizioni non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. |
Ambito soggettivo |
Soggetti
ammessi ed esclusi - Circolare 1/E del 9 febbraio 2015
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Soggetti Ammessi | Soggetti Esclusi |
Istituzioni
scolastiche, istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e
coreutica (AFAM) (1). Enti pubblici territoriali, comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni. Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, alle quali, peraltro, è obbligatoria l’adesione in forza della riforma recata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Enti pubblici che sono subentrati ai soggetti del servizio sanitario. |
Ordini professionali - Enti ed istituti di ricerca - Agenzie fiscali - Autorità amministrative indipendenti (ad esempio AGCOM) - Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA) - Automobile club provinciali - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) - Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) - Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO) - Enti previdenziali privati o privatizzati. |
Ulteriori
soggetti ammessi ed esclusi - Circolare 15/E del 13 aprile 2015 -
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Soggetti Ammessi | Soggetti Esclusi |
Commissari
delegati per la
ricostruzione a seguito di eventi calamitosi che gestiscono fondi di
apposite contabilità speciali, qualificabili come organi dello Stato.
Consorzi di Bacino imbrifero montani, in conformità all’art. 31, comma 7, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, in quanto consorzi tra enti locali obbligatori ai sensi della Legge 27 dicembre 1953, n. 959. Consorzi interuniversitari costituiti, ai sensi dell’art. 91 del D.P.R. n. 382 del 1980, per il perseguimento di finalità istituzionali comuni alle università consorziate. |
Banca d’Italia
– Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
Enti previdenziali che non abbiano natura pubblica. |
Indice delle Pubbliche Amministrazioni |
Per dare
maggiore certezza agli operatori, e anche per ragioni di semplicità
operative, può essere utile avvalesi per una puntuale individuazione
dei soggetti pubblici destinati dalla disciplina dei scissione dei
pagamenti, dell'ausilio dell'Indice delle Pubbliche
Amministrazioni (IPA). Già nella circolare 1/E del 2015 l’Amministrazione Finanziaria individuava l'IPA come punto di riferimento per l’identificazione dei soggetti pubblici destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti, effettuando una elencazione delle categorie di enti ritenuti riconducibili, in via generale, nell’ambito soggettivo di applicazione dello split payment. La circolare di aprile specifica che per gli enti appartenenti alle restanti categorie IPA, non menzionate nella precedente circolare per l'applicabilità dello “split”, una valutazione dovrà essere effettuata sulla base dei chiarimenti dati. Per i fornitori, in caso di incertezza, è sufficiente attenersi alle indicazioni che sono fornite dalla PA committente o cessionaria, presupponendo che la stessa abbia tutti gli elementi per valutare i propri profili soggettivi riconducibili nell’ambito applicativo della scissione dei pagamenti (2). |
Ambito oggettivo |
Osserva – L'esclusione di cui al secondo punto, fa riferimento solo alle ipotesi in cui è la stessa PA che corrisponde il compenso a dover effettuare la ritenuta, e non anche alle ipotesi in cui il meccanismo procedurale comporta che la ritenuta sia operata, in concreto, da un soggetto diverso. |
Osserva - Vanno ricondotte anche le operazioni certificate mediante fattura semplificata ai sensi dell’articolo 21-bis del DPR n. 633 del 1972. L’esclusione rileva anche quando, successivamente alla certificazione con le modalità semplificate, sia emessa comunque una fattura funzionale alla sola documentazione del costo e dell’IVA assolta dal cliente in relazione al bene o servizio acquistato. Diversamente l’operazione va ricondotta nello split payment quando la fattura sia emessa, su richiesta del cliente, in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale. |
Reverse charge |
Nota bene - Nelle ipotesi in cui l’operazione di acquisto rientri in una delle fattispecie riconducibili nell’ambito applicativo dell’inversione contabile, non si applica la scissione dei pagamenti. |
Adempimenti - Soggetti passivi fornitori |
Osserva - Il fornitore dovrà provvedere ad annotare in modo distinto la fattura emessa in regime di scissione contabile, riportando, l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta, senza far concorrere la medesima nella liquidazione di periodo. |
Nota bene - La norma fa riferimento alle operazioni la cui esigibilità dell’Iva sorge dal 1° gennaio 2015. |
Osserva - Le pubbliche amministrazioni possono comunque optare per l'esigibilità dell'imposta anticipata al momento della ricezione della fattura. In tali casi, ai fini degli adempimenti connessi alla scissione dei pagamenti, non rileverà il pagamento del corrispettivo, ma il momento della ricezione della fattura. |
Adempimenti della PA |
PA
titolari di conti presso la Banca d'Italia
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PA diverse
dalla precedente autorizzate ad detenere un conto corrente presso una
banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate o presso le Poste
Italiane
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Pubbliche
Amministrazioni diverse dalle precedenti
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Ricezione di una fattura irregolare |
Osserva - Considerando che le PA e i fornitori, dal 1° gennaio 2015, hanno implementato i propri sistemi di fatturazione e contabilità alla disciplina della scissione dei pagamenti, la circolare afferma che per le note di variazione in diminuzione ricevute dopo il 1° gennaio 2015, che si riferiscono a una fattura originaria emessa dal fornitore prima di tale data, il fornitore potrà applicare la disciplina della scissione dei pagamenti. |
Altri chiarimenti |
Rimborsi in via prioritaria |
Osserva - L'effettuazione di operazioni soggette allo split payment non costituisce un presupposto autonomo per la richiesta del rimborso, ma tali operazioni saranno considerate insieme alle altre relative al periodo di riferimento nel calcolo della sussistenza del presupposto “aliquota media”. |
Quadro normativo
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D.P.R. n. 602/1973, art. 48-bis
- D.P.R. n. 633/1972, art. 17-ter - D.P.R. n. 600/73 - Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) - D.M. 20 febbraio 2015 - D.M. 23 gennaio 2015 - Risoluzione 15/E del 12 febbraio 2015 - Circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015 - Circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015 - Circolare n. 15/E del 13 aprile 2015 |
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