E’ stato firmato dal governatore Ignazio Visco ed è pubblicato, sul sito della Banca d’Italia, il provvedimento del 31 luglio 2015. Reca le modifiche ai Provvedimenti del 3 aprile 2013 in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione nell’Archivio Unico Informatico, con riguardo agli obblighi antiriciclaggio connessi con le operazioni di cessione di crediti commerciali e di collocamento diretto di OICR.
Tra le modifiche quella che incide nell'ambito delle operazioni di cessione dei crediti. In tali operazioni, quando i crediti ceduti hanno origine da rapporti non soggetti alle disposizioni del Provvedimento in argomento, ossia non soggetti all'adeguata verifica, i debitori ceduti non sono considerati clienti, nemmeno occasionali, delle societaÌ€ cessionarie. Il debitore ceduto acquista la qualifica di cliente dell’intermediario cessionario se interviene un nuovo accordo tra l’intermediario cessionario e il debitore ceduto, anche in forma di dilazione di pagamento (salvo che quest’ultima non sia a titolo gratuito).
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