Addio benefici per l’agriturismo fuori dall’elenco

Pubblicato il 01 settembre 2008 La sezione V della Corte di Cassazione, con sentenza n. 20955/08 dello scorso 1° agosto, rigettando il ricorso contro una decisione della Ctr Marche avanzato dai titolari di un immobile, ha stabilito che senza l’iscrizione dell’agriturismo nell’apposito elenco regionale, non può essere riconosciuto il carattere rurale degli immobili destinati all’attività in questione. Il riferimento normativo è al comma 3-bis, aggiunto dall’articolo 2, comma 1, del Dpr 23 marzo 1998, n. 139. I giudici di legittimità ritengono infondati i motivi del ricorso, ammettendo che la destinazione rurale dei fabbricati destinati all’agriturismo debba risultare dall’elenco regionale dei soggetti abilitati a svolgere la relativa attività, i quali devono essere anche in possesso di autorizzazione comunale, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della legge n. 730/1985. Pertanto, è corretta l’interpretazione della commissione regionale che non considera gli immobili in questione destinati ad attività di agriturismo, escludendone il carattere rurale, dato il mancato inserimento degli stessi nell’apposito elenco regionale.
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