Ai fini Iva la revoca di acquisti in sospensione d’imposta opera dalla data indicata nella lettera con la quale il cessionario comunica al cedente la revoca della volontà di avvalersi della predetta facoltà. Questo è quanto affermato nella sentenza n. 21/5/06 della Commissione tributaria di Pisa. La cessione dei beni, risultanti dal Dtt, è avvenuta nella data di consegna (anteriore a quella di fatturazione) e segue il regime valido per questo momento. Se il cedente avesse emesso la fattura immediata le operazioni di vendita fino al 13 novembre sarebbero state emesse senza addebito dell’Iva, mentre le fatture emesse per le cessioni successive avrebbero esposto il tributo addebitato per rivalsa.
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