Dopo che con la circolare n. 2/E l’Agenzia delle Entrate ha reso – tra le altre cose – una chiarimento sulle regole per la progressiva abolizione della disciplina relativa all’Aiuto alla crescita economica, di cui all’articolo 1 del Dl. n. 201 del 2011, nei giorni a seguire è proseguita la pubblicazione di una serie di risposte ad interpello aventi ad oggetto alcuni aspetti inerenti all’ACE.
In questa sede si analizzano le risposte nn. 33 e 38 pubblicate il giorno 8 febbraio 2024.
Con la prima risposta, si affronta il caso di un’acquisizione o incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti al gruppo; mentre, con la seconda risposta, viene analizzata la rilevanza di alcune riserve di patrimonio netto.
L’articolo 1 del decreto “Salva Italia” (DL n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella L. n. 214 del 2011) ha introdotto nel nostro ordinamento l’ACE (Aiuto alla crescita economica), un’agevolazione tesa a promuovere la capitalizzazione delle imprese, rendendo al tempo stesso più equilibrato il trattamento fiscale tra capitale proprio e capitale di debito.
Le disposizioni attuative dell'ACE sono state emanate con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 marzo 2012, che, all'articolo 10, ha previsto alcune norme di carattere antielusivo tese ad evitare, nell'ambito dei gruppi societari, effetti moltiplicativi del beneficio.
NOTA BENE: Tra queste, da ricordare l’introduzione di una specifica disposizione antielusiva, che prevede un meccanismo automatico tendente a ridurre la base di calcolo dell'ACE per un importo pari ai corrispettivi erogati per l'acquisizione delle partecipazioni in società controllate. La finalità è quella di impedire che la stessa somma di denaro già conferita nel gruppo, accresca il capitale proprio di più entità giuridiche appartenenti al medesimo gruppo d'imprese.
Negli anni si sono succedute, poi, una serie di disposizioni di legge che hanno modificato la disciplina dell'ACE. Fino ad arrivare al decreto MEF 3 agosto 2017 (Nuovo Decreto ACE), che abrogando il precedente DM del 14 marzo 2012, ha operato la revisione delle disposizioni di attuazione della disciplina concernente l'agevolazione ACE, estendo, tra l'altro, l'applicazione della norma antielusiva citata ai flussi di denaro erogati nei confronti di soggetti ''anche non residenti'' ma sempre appartenenti al medesimo gruppo.
Alla luce della richiamata normativa, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 33/2024 analizza il caso riguardante l'acquisizione o l’incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti al gruppo.
Nello specifico, la società istante Alfa detiene a fine 2021 il 60,5% di Beta e a marzo 2022 acquista il restante 39,5%, per arrivare al controllo totalitario, da una banca esterna al gruppo.
Il quesito sollevato è se l'operazione di acquisto di partecipazioni nella società BETA S.p.A. (già controllata per il 60,5% al termine del precedente esercizio 2021) perfezionatosi con la società venditrice (estranea al gruppo) Banco GAMMA S.p.A. rientri o meno nell'ambito applicativo della disciplina antielusiva speciale di cui all’articolo 10 del nuovo decreto ACE.
Nella risposta ad interpello si osserva come la relazione illustrativa al Dm del 2012 aveva chiarito che l’acquisto delle partecipazioni va sterilizzato quando avviene infragruppo, mentre quella del Dm 2017 non dice nulla.
Tale precisazione resa nel primo DM ACE del 14 marzo 2012, in merito alla sterilizzazione dei corrispettivi versati per gli acquisti di partecipazioni infragruppo, per quanto non riprodotta nel testo nella relazione illustrativa al nuovo Decreto ACE del 3 agosto 2017, deve considerarsi attuale, in quanto rappresentativa della immutata ratio della norma antielusiva speciale.
Infatti, come detto sopra, la finalità della norma consiste nell'impedire che la stessa somma di denaro già conferita nel gruppo, accresca il capitale proprio di più entità giuridiche appartenenti al medesimo gruppo d'imprese.
Pertanto, l'operazione di acquisto di partecipazioni va valutata ponendo attenzione alla idoneità (anche solo astratta) dei corrispettivi, erogati a seguito dell'operazione stessa, alla moltiplicazione della base di calcolo dell'ACE all'interno del gruppo.
ATTENZIONE: In tale prospettiva solo l'erogazione di un flusso di denaro a società appartenenti allo stesso gruppo risulta potenzialmente idonea a generare una moltiplicazione del beneficio.
L’Agenzia ritiene, quindi, che l'acquisto (o l'incremento) di una partecipazione (in una società già appartenente al gruppo) da un soggetto terzo estraneo al gruppo (destinatario del relativo corrispettivo in denaro) non possa rientrare nel novero delle operazioni potenzialmente elusive elencate nell'articolo 10, comma 3, lett. a) del DM 3 agosto 2017.
Pertanto, l’acquisto di partecipazioni in società già controllate operato da soggetti esterni al gruppo non va sterilizzato perché non duplica la base ACE.
Con un’altra risposta ad interpello dell’8 febbraio 2024 – la n. 38 – l’Agenzia analizza il quesito sollevato da una società italiana che redige il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali (nel seguito ''IAS/IFRS''), introdotti nell'ordinamento comunitario dal Regolamento (CE) n. 1606/2022, e che a decorrente dal 1° gennaio 2018 ha applicato il principio contabile internazionale IFRS 9, il quale ha modificato le regole contabili di rilevazione e rappresentazione degli strumenti finanziari (in precedenza previste dallo IAS 39).
Si analizza, dunque, se vi sono o meno motivazioni per le quali la riserva da riallineamento dovrebbe essere esclusa dal computo della base ACE.
In primo luogo, si chiarisce il regime della riserva vincolata a seguito del riallineamento dei valori effettuato ai sensi dell’art. 110, comma 8, del DL n. 104/2020.
Pertanto, la riserva da riallineamento sulla quale è stato posto il vincolo di sospensione d'imposta è una riserva sovrapprezzo azioni.
In particolare, l’istante per costituire la suddetta riserva da riallineamento, ha vincolato una parte della riserva sovrapprezzo di emissione azioni, originatasi con riferimento a due aumenti di capitale avvenuti, rispettivamente nel 2012 e nel 2016.
Tale questione rinvia alla norma di cui all’art. 5 comma 6 del DM 3 agosto 2017, ai sensi della quale non sono conteggiate nella base ACE le riserve indisponibili, ovvero le riserve che, per disposizioni di legge, sono o divengono non distribuibili né utilizzabili ad aumento del capitale sociale né a copertura di perdite.
Ciò posto, la riserva sulla quale è stato apposto il vincolo di sospensione d'imposta (e cioè la riserva sovraprezzo azioni) rappresenta l'ammontare che i soci si sono obbligati ad effettuare nei confronti dell'Istante in sede di aumento del capitale sociale a pagamento, che eccede il valore nominale delle azioni o quote sottoscritte.
Essendo questa una riserva di capitale che:
l’Agenzia, concordando con l’istante, ritiene che la riserva in questione sia rilevante ai fini del computo della base ACE.
Ciò in quanto l'apposizione del vincolo di sospensione non modifica la sua natura di riserva di patrimonio (esempio: riserva sovrapprezzo azioni) derivante da apporti ricevuti dai soci ai sensi del citato articolo 5 del DM 3 agosto 2017.
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