Dall’Aula del Senato - con 120 voti a favore, quindi con l’unanimità – è stato ratificato, il 31 maggio 2023, il Ddl riguardante l’Accordo tra Italia e Svizzera sulle doppie imposizioni dei lavoratori transfrontalieri nonché il Protocollo che modifica la Convenzione tra i due Paesi per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.
L’accordo fra Roma e Berna era stato firmato a Roma il 23 dicembre 2020.
I provvedimenti sono attesi a breve in Gazzetta Ufficiale.
Il nuovo Accordo instaurato fra l’Italia e la Svizzera stabilisce, in primo luogo, il principio di reciprocità; nel precedente accordo del 1974 – che viene così sostituito da quello del 2020 - si disciplinava esclusivamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera.
Ora, così, si regola anche il trattamento dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia.
Dunque, ora viene previsto il metodo della tassazione concorrente, che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliero, sia allo Stato in cui si produce il reddito del lavoro dipendente.
Si definisce con tale termine la persona che:
NOTA BENE: Le nuove norme tributarie hanno effetto solo sui nuovi frontalieri; quelli che già operano si vedranno applicato il regime precedente.
Pertanto, tutti i lavoratori frontalieri italiani con permesso di lavoro in Svizzera rilasciato entro il 31/12/2023, restano soggetti alle regole stabilite dall'accordo precedente a quello in ratifica.
Dunque, a partire dal 2024, ai lavoratori che risiedono nella fascia dei 20 chilometri di confine prevista dagli accordi del 1974 e che oltrepassano i limiti del Paese per svolgere il lavoro verrà applicata la tassazione svizzera entro il limite dell’80% dell’imposta alla fonte dovuta; il resto sarà versato in Italia al netto di quanto già pagato (divieto di doppie imposizioni)
Inoltre, per i nuovi frontalieri è prevista:
Confermato quanto pattuito in tema di smart working dei frontalieri.
Dal 1° febbraio al 30 giugno 2023, sono considerati effettuati in Svizzera i giorni di lavoro svolti a casa dai forntalieri, fino a un massimo del 40% del tempo previsto dal contratto.
Sempre in virtù dell’accordo sottoscritto da Italia e Svizzera e ratificato il 31 maggio 2023, il territorio elvetico viene escluso dalla black list italiana (Dm 4 maggio 1999). Pertanto la Svizzera non viene più considerata Paese a fiscalità privilegiata.
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