Accordo di ristrutturazione del debito, il datore non paga il contributo sulla mobilità
Pubblicato il 12 dicembre 2013
Il ministero del Lavoro, con
l'interpello n. 34 dell’11 dicembre 2013, spiega che l'accordo di ristrutturazione del debito - ex articolo 182-bis della legge fallimentare - sottoscritto da imprese che nel corso del trattamento di Cigs hanno necessità di attivare la procedura di mobilità (ex articolo 4 legge n.
223/1991), è assimilabile al concordato preventivo, in quanto si tratta di una risoluzione negoziale della crisi aziendale.
Pertanto, sussiste l'esenzione dal versamento del contributo Inps d'ingresso per i lavoratori collocati in mobilità - previsto dall'articolo 5, comma 4 della legge citata - come per le fattispecie previste dall'articolo 3, comma 3, della legge medesima.