Illustrate dall’Inps, con messaggio n. 2423 di ieri 15 giugno, le modalità procedurali e operative relative agli accordi di transizione occupazionale di cui all’art. 22 ter del D.Lgs. n. 148/2015, introdotto dalla legge di Bilancio 2022.
Tale misura di integrazione salariale è rivolta a quei lavoratori che, in seguito alle azioni di un programma aziendale di riorganizzazione o risanamento già concluso da parte dell'impresa da cui dipendono, restino comunque non riassorbibili e, pertanto, a rischio esubero.
La misura, consistente nella concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, è riconosciuta ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti per massimo di dodici mesi complessivi, non prorogabili.
Per accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale in oggetto è necessario che i datori di lavoro abbiano individuato in sede sindacale i lavoratori che - in seguito alle azioni attuate in relazione a un programma di riorganizzazione o risanamento aziendale già concluso - restino, comunque, a rischio esubero.
Sempre in sede di consultazione sindacale, devono essere definite altresì le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, eventualmente ricorrendo ai Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge n. 388/2000; i lavoratori interessati accedono quindi al programma GOL che, come noto, è gestito da Anpal e dal Ministero del lavoro.
Le imprese che presentano domanda di integrazione salariale per accordi di transizione occupazionale devono versare il contributo addizionale di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015, stabilito nella misura del 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.
In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333 - CIG Straordinaria (D.Lgs 148/2015), è stato istituito il codice evento: 146 Ulteriori trattamenti nel 2022-23 - L.234/21 art.22 ter.
Per le prestazioni liquidate direttamente dall’Istituto la procedura informatica è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni, relative al suddetto nuovo codice evento “146”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.
Per l’esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, i datori di lavoro devono:
Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il nuovo codice causale “E609”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria D.Lgs. n. 148/2015 art.22 ter” presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.
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