L’esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, applicabile ai documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di divorzio, ha valore anche oltre cinque anni dalla data del decreto di omologa del tribunale.
E’ questo quanto precisato dall’agenzia delle Entrate con risposta n. 493 del 25 novembre 2019, in merito all’utilizzo del trattamento di favore previsto per tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere al fine di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di divorzio.
Secondo l’AF, non è di ostacolo alla fruizione dell’esenzione il fatto che siano trascorsi oltre cinque anni tra la data del decreto di omologa del Tribunale e la stipula dell'atto notarile per la realizzazione degli accordi presi dalle parti in sede di separazione consensuale omologata.
Non si rileva la presenza di un termine perentorio né nella norma agevolativa e nè nel decreto di omologa.
Si richiede solo che nell'atto di trasferimento che si intende porre in essere vengano rispettati sostanzialmente gli accordi presi dalle parti in sede di separazione, con la realizzazione dei medesimi effetti.
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