Acconto Iva in scadenza il 28 dicembre, occhio ai soggetti esonerati

Pubblicato il 17 dicembre 2020

Entro il prossimo 28 dicembre (in quanto il 27 dicembre cade di domenica) scade il termine per il versamento dell’acconto Iva 2020. Tuttavia, per effetto del cd. decreto “Ristori-quater”, per alcune determinate categorie di soggetti, è prevista la sospensione dei versamenti Iva in scadenza nel mese di dicembre 2020, ivi compreso l’acconto Iva. I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, ovvero mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Per coloro, invece, che restano tenuti all’adempimento alla scadenza ordinaria, la norma di riferimento è l'articolo 6 della Legge n. 405/1990. L’obbligo di versamento in esame si configura quale “anticipo” d'imposta ed è determinato, per i contribuenti mensili, in relazione all'ultima liquidazione periodica dell'anno e, per i contribuenti trimestrali, in relazione al quarto trimestre dell'anno ovvero alla presentazione della dichiarazione annuale (contribuenti trimestrali cd. “per opzione”).

Il soggetto passivo tenuto al versamento dell’acconto Iva 2020 può scegliere tra 3 diversi metodi di calcolo: storico, previsionale e analitico. Si ricorda che, in base al metodo “storico” l'acconto è determinato in misura pari all'88% del versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare: a) per il mese di dicembre dell'anno 2019 maggiorato dell'eventuale conguaglio che risulta dalla dichiarazione annuale, da parte dei contribuenti mensili; b) per il quarto trimestre 2019, da parte dei contribuenti trimestrali; c) con la dichiarazione annuale Iva dell'anno 2019, da parte dei contribuenti cd. trimestrali “per opzione”. In alternativa al metodo storico, i contribuenti possono determinare l’acconto Iva sulla base del dato “previsionale", ossia facendo riferimento alle risultanze previste dell’ultimo mese o trimestre dell'anno in corso (2020) ed applicando l’aliquota dell’88%. Infine, la terza via alla determinazione dell’acconto è il metodo “analitico”, che trova la sua base di riferimento nelle operazioni effettuate nell’ultimo mese o trimestre e fino al 20 dicembre. Una volta provveduto al versamento dell’importo dovuto (da non effettuare se inferiore a 103,29 euro), lo stesso verrà “scomputato”: a) dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2020; b) dalla liquidazione relativa al quarto trimestre 2020, per i soggetti trimestrali “per natura”; c) dalla dichiarazione Iva relativa all’anno 2020, per i soggetti trimestrali “per opzione”.

Si osserva, infine, che in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’acconto Iva, è applicabile una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato (articolo 13 del DLgs.n.471/1997). Il contribuente che non effettua il versamento del dovuto entro il prossimo 28 dicembre può sanare l’irregolarità facendo ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, purché non vi sia stata notifica della cartella di pagamento o dell’avviso bonario emesso a seguito di liquidazione automatica della dichiarazione.

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