Vengono rese indicazioni in merito all’applicabilità dell’articolo 24 del decreto Rilancio (DL n. 34/2020), il quale ha disposto l’esonero dal versamento del saldo IRAP relativo al periodo di imposta 2019 (ma non dell’acconto), e del versamento della prima rata dell’acconto IRAP del 2020.
La richiesta di delucidazioni è arrivata da una società che, con effetto dal 1° gennaio 2020, ha incorporato le altre società del gruppo e, successivamente, con fusione inversa, ha ulteriormente incorporato la controllante.
Viene fatto presente che pur rispettando la società incorporante e le società incorporate, singolarmente prese, il limite di euro 250 milioni di ricavi richiesto dalla norma, è stato versato il primo acconto IRAP 2020. Ritiene, quindi, di avere un credito nei confronti dell’erario e prevede di esporlo nel Modello IRAP 2021 al rigo IR28 "Eccedenza di versamento a saldo".
Nel fornire il chiarimento, con la risposta n. 543 dell’11 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, tra i vari documenti pubblicati sulla materia, la risposta 502/2020 specifica, nell’ambito della riorganizzazione aziendale, che se l'operazione si perfeziona dopo la chiusura del periodo d'imposta 2019, dando luogo all'estinzione delle società danti causa solo a decorrere dal periodo d'imposta successivo, il requisito di natura oggettiva richiesto - il volume dei ricavi – va verificato distintamente in capo alla società incorporante ed alle società incorporate.
Dunque, se le varie società, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispettavano i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'articolo 24 del Decreto Rilancio, è ammesso beneficiare della disposizione.
Quanto alla modalità con cui recuperare l’acconto versato, l’Agenzia non condivide l’ipotesi avanzata dall’istante di indicare l'importo nel rigo IR28 "Eccedenza di versamento a saldo": infatti, come si legge nelle istruzioni al modello IRAP 2021, in tale rigo va indicato l'ammontare dell'eccedenza di versamento a saldo, ossia l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo.
Invece, si dovrà procedere come segue indicando al rigo IR25:
in colonna 2, l'ammontare del primo acconto "figurativo", non versato in applicazione dell'art. 24 del D.L. n. 34/2020, che non può mai eccedere il 40 per cento ovvero al 50 per cento (se il contribuente applica gli ISA) dell'importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d'imposta 2020 (come da circolare n. 27/E/2020);
in colonna 3, la somma degli acconti versati - tra cui quello corrisposto a giugno 2020 - o compensati in F24, ivi compresi gli importi di colonna 1 e 2.
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