Entro il prossimo 2 dicembre 2024 (in quanto il 30 novembre cade di sabato) i contribuenti interessati sono tenuti al versamento della seconda o unica rata di acconto dell’Irpef, Ires, Irap e delle relative addizionali nonché delle imposte sostitutive e delle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie detenute all’estero.
Come di consueto, il calcolo dell’acconto va effettuato in base al metodo storico ovvero al metodo previsionale nel caso in cui per l’anno in corso si presume un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda il metodo storico, anche quest’anno sono in essere specifiche disposizioni di legge che prevedono gli obblighi di ricalcolo delle imposte 2023 sulle quali commisurare gli acconti 2024.
Resta ferma la misura dell’acconto: 50% per la prima e seconda rata degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, in caso di contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e bipartizione del 40% (1° rata) e 60% (2° rata) per i contribuenti estranei agli ISA, oppure il versamento in un’unica soluzione laddove l’importo della prima non superi 103 euro. L'acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap relative ai periodi oggetto di concordato preventivo biennale è calcolato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati (artt. 20 e 31 del D.lgs.13/2024).
Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato (il 2024):
Per i contribuenti forfetari, invece, in caso di adozione del metodo storico è dovuta una maggiorazione d'importo pari al 10% (oppure al 3% se l'imposta sostitutiva è applicata con l'aliquota ridotta del 5%) della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e il reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente.
Da ultimo si rammenta che in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento degli acconti d’imposta si applicano le sanzioni previste di cui ai D.lgs. n. 471, 472 e 473 del 1997. Tuttavia, a seguito del D.lgs. n. 87/2024, ci sono cambiamenti per le violazioni commesse a partire dall'1.9.2024.
Per sanare le violazioni è, comunque, possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.
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