Acconti, sull’auto stretta leggera

Pubblicato il 24 novembre 2006

Dalle Entrate (circolare 34/E) confermano che solo una, tra le disposizioni restrittive varate in questi ultimi tempi sulla deducibilità dei costi delle auto aziendali, ha un’incidenza diretta sui calcoli che i soggetti Ires stanno effettuando in vista del prossimo secondo acconto d’imposta da versare entro il 30 novembre. Dall’Agenzia, infatti, fanno sapere che il ricalcolo degli acconti determinati su base “storica” (art. 36, comma 223/06) interessa solo i soggetti Ires, pur riguardando, per i medesimi contribuenti, tanto l’imposta sul reddito quanto l’Irap. In pratica, dunque, delle tre disposizioni del decreto Bersani-Visco riguardanti la fiscalità degli autoveicoli, solo una incide sul versamento Ires e Irap di novembre, in quanto non determinano ricalcoli né il prolungamento della durata minima dei contratti di leasing sui veicoli a deducibilità limitata, dato che riguarda le locazioni finanziarie stipulate dal 12 agosto 2006, né l’estensione della stessa categoria dei veicoli a deducibilità limitata a mezzi che non impediscono l’utilizzo per il trasporto privato di persone, norma che è ancora in attesa del provvedimento attuativo. Si deve, pertanto, far riferimento solo all’articolo 36, commi 5 e 6, del Dl 223/06, che impedisce (per i veicoli anche acquistati in precedenti periodi d’imposta) il ricorso all’ammortamento anticipato. Se, infatti, la società o l’ente (di cui all’art. 73 del Tuir) ha effettuato questa forma di ammortamento per i beni nella determinazione dell’imponibile del periodo d’imposta precedente a quello in corso al 4 luglio scorso (cioè per il 2005), l’acconto da versare a fine mese si presenta più salato, dovendo rideterminare il versamento Ires e Irap senza considerare la quota anticipata. Sono interessati al ricalcolo tutti i veicoli e i soggetti che rientravano nella disposizione in sede di ammortamento quanto colpiti dai commi dell’articolo 36 del decreto legge 223/06. La circolare n. 34/E non contribuisce però a fare chiarezza sull’ambito oggettivo della disposizione, dopo i dubbi sollevati da un altro documento agenziale (la circolare n. 28/E/06), con riferimento alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Il parere comune è che l’ammortamento anticipato 2005 su questi mezzi non dovrebbe comportare le modifica degli acconti.

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