L’adempimento che impone ai datori di recarsi alla cassa per la corresponsione dell’acconto di imposta sostitutiva sui rendimenti del Trattamento di fine rapporto accantonato nei bilanci aziendali, introdotto dalla riforma fiscale della previdenza complementare del 2000, indica nella data del 16 dicembre la scadenza del termine.
I sostituti d’imposta sono, in pratica, tenuti ogni anno ad effettuare il prelievo di un’imposta sostitutiva in misura dell’11% sulle rivalutazioni del Tfr e riversarlo nelle casse dell’Erario entro il 16 febbraio dell’anno seguente quello di riferimento.
Il Tfr è soggetto a questa tassazione a due vie poiché il Trattamento ha assunto una configurazione di strumento “a finalità previdenziale”. La riforma ha, infatti, assoggettato la tassazione a nuove regole di determinazione della base imponibile e dell’aliquota di determinazione dell’effettivo prelievo fiscale, delle riduzioni e degli eventuali sconti d’imposta.
In particolare, il meccanismo di tassazione prevede che i rendimenti del Tfr, ossia le rivalutazioni annuali dell’apposito fondo Tfr presente nei bilanci aziendali dei datori, siano assoggettati a tassazione definitiva mediante l’applicazione di un’imposta sostitutiva ad aliquota agevolata, corrispondente alla misura dell’11% e che il Tfr, al momento della materiale liquidazione, venga tassato al netto dei rendimenti, ovvero delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.
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