Secondo – sentenza 11525 del 17 maggio 2006 – l’inabilità (impossibilità di muoversi senza l’aiuto di un accompagnatore o necessità d’assistenza continua per compiere anche i più ordinari atti), indispensabile per ottenere l’assegnazione dell’indennità di cui all’articolo 1 della legge n. 18/80, può verificarsi anche per un minore di età molto bassa, pur se questi avrebbe avuto comunque bisogno d’assistenza. Infatti, attribuendo il diritto anche ai minori di 18 anni, la norma non fissa limiti minimi d’età, tenuto conto che questi bambini, afflitti da situazioni patologiche molto serie, possono necessitare di assistenza più intensa di quella che occorre a un bimbo sano della stessa età. Perciò, l’indennità d’accompagnamento deve spettare anche ai molto piccoli.
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