Accise sui carburanti, le Dogane rispondono ai dubbi degli operatori di settore

Pubblicato il 07 luglio 2015

L'Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 6/D del 18 giugno 2015, risponde ad una serie di quesiti sollevati dalle associazioni degli operatori del mercato dei carburanti, in merito all’attività di accertamento nel settore.

I dubbi riguardavo principalmente gli adempimenti da porre in essere al verificarsi di variazione di volume dei prodotti durante il trasporto oppure alcuni aspetti inerenti la tenuta della contabilità da parte degli esercenti impianti di distribuzione stradale.

Impianti di distribuzione stradale di carburanti

È stato fatto notare all'Agenzia che in occasione di verifiche eseguite presso gli impianti stradali di carburanti non si terrebbe conto, al fine del riscontro della regolare tenuta del registro di carico e scarico, delle annotazioni delle deficienze rilevate dall’esercente qualora esse indichino quantità di prodotto superiori alle misure entro cui sono riconosciuti i cali naturali. Con la conseguenza che tutto ciò determinerebbe un'alterazione del parametro relativo alle risultanze contabili, con l'effetto dell'applicazione delle relative sanzioni amministrative.

L'Agenzia specifica che l'obbligo della regolare tenuta del registro di carico/scarico si esaurisce nel momento in cui è garantito – attraverso la completezza dei dati registrati e la regolarità delle rilevazioni - l’attendibilità delle scritture contabili dell’esercente e la corrispondenza alla situazione reale delle giacenze dell’impianto. Dunque, si afferma un principio in favore dei gestori secondo cui la registrazione di cali nel registro carico/scarico libera il gestore da responsabilità, anche quando tali cali sono superiori a quelli consentiti.

Quantificazione imposta

Un altro principio sancito nella circolare 6/D è che per una medesima base imponibile, le regole della quantificazione devono essere le stesse, indipendentemente dalla tipologia di imposta indiretta da applicare: cioè sia che si tratti di Iva oppure di accisa.

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