Accesso alle intercettazioni prima del deposito solo con richiesta tempestiva
Pubblicato il 09 gennaio 2015
Con ordinanza n.
281 dell'8 gennaio 2015, la Corte di cassazione si è pronunciata in materia di intercettazioni evidenziando come la
richiesta del difensore di
accedere,
prima del deposito ai sensi dell'articolo 268, comma 4 C.p.p.,
alle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e sommariamente trascritte nei brogliacci di ascolto, debba essere
presentata tempestivamente al Pubblico ministero.
Inoltre - si legge nel testo della decisione - il
giudice che sia tenuto a decidere su eventuali
doglianze concernenti la lesione del diritto di difesa, deve valutare la
congruità del termine a disposizione del difensore per esaminare la documentazione ricevuta tenendo conto del
numero e della
durata delle conversazioni.