Con sentenza n. 11188 depositata il 10 ottobre 2015, il Tar Lazio, seconda sezione, ha accolto il ricorso di un soggetto, destinatario di un esposto per abusi edilizi commessi nella propria abitazione.
Il ricorrente, in particolare, si lamentava di aver ricevuto diniego da parte dei vigili, alla propria istanza di accesso volta ad ottenere copia dell'esposto. Ciò, sull'assunto che l'accesso fosse precluso ex art. 329 c.p.p. per essere stata effettuata dai vigili comunicazione della notizia di reato.
Censurando la motivazione posta alla base del diniego, il Tar ha sottolineato come non ogni denuncia di reato presentata all'autorità giudiziaria costituisca atto coperto da segreto e come tale, sottratto all'accesso.
Infatti, se la denuncia è presentata dalla p.a. - come nel caso di specie -. nell'esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, non si ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 329 c.p.p.. Diversamente da quanto invece accade, qualora la p.a. agisca nelle proprie funzioni di polizia giudiziaria, specificamente attribuitele dall'ordinamento, venendo qui in rilievo atti di indagine coperti da segreto istruttorio fino a quando l'imputato ne possa avere conoscenza.
Nel caso di specie dunque – concludono i giudici amministrativi – del tutto legittima deve dirsi l'avanzata richiesta di accesso, sussistendone i presupposti, ovvero, l'interesse concreto, diretto ed attuale del ricorrente ad accedere all'esposto o denuncia presentata nei suoi confronti. Trattasi infatti di interesse sotteso ad una situazione giuridicamente tutelata e connesso al documento per il quale è richiesto l'accesso.
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