Va garantito al richiedente l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
Questo ai sensi dell’articolo 24, comma 7, della Legge n. 241/1990.
E’ quanto ricordato dal Consiglio di stato nel testo della sentenza n. 3409 del 28 luglio 2016 con riferimento ad una vicenda in cui la richiesta di accesso agli atti avanzata da un’impresa era finalizzata ad ottenere documenti che potevano essere utili ai fini dell’esercizio del diritto di difesa nell’ambito di un procedimento applicativo di sanzioni amministrative.
Nel caso come quello in esame – ha sottolineato il collegio amministrativo – in considerazione della natura sostanzialmente penale delle sanzioni inflitte, deve essere assicurata alla richiedente la conoscenza di tutti quegli elementi che possono essere utili per difendersi nel procedimento e nel processo.
Secondo il Consiglio spetta alla Pa la consegna dei documenti richiesti con tutti gli accorgimenti finalizzati ad evitare che vengano svelate informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario.
Non è, ossia, consentito un diniego generalizzato fondato su valutazioni rimesse alla stessa all’amministrazione, ma occorre fornire la documentazione richiesta nel rispetto delle modalità indicate.
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