Accertamento sintetico, il Dm 10 settembre 1992 non si discute
Pubblicato il 08 marzo 2011
La Ctp Alessandria, con la sentenza n.
13 del 22 febbraio 2011, ha stabilito che al contribuente non è dato di contestare l’accertamento sintetico attraverso la dimostrazione che i coefficienti indicati dal Dm 10 settembre 1992, applicati per desumere il reddito riferibile ad un’auto, si discostano dalle tabelle pubblicate dall’Aci sui costi di mantenimento degli autoveicoli.
I giudici spiegano che tali coefficienti costituiscono una presunzione legale relativa: non è superata da prova contraria. Non sta al contribuente la contestazione del Dm; l’interessato può solo provare che il maggior reddito deriva da redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte come imposta o da poste che non concorrono alla base imponibile.