Accertamento prima dei 60 giorni, senza motivi urgenti è nullo
Pubblicato il 30 luglio 2013
Se l'accertamento fiscale, emesso dall'ufficio prima del termine di 60 giorni - articolo 12 della legge
212/2000, Statuto del contribuente - a far data dal rilascio del verbale di conclusione delle operazioni di verifica, non presenta motivi di particolare urgenza, è nullo.
Sono le Sezioni unite civili della Corte di cassazione a precisarlo, nella
sentenza n. 18184 del 29 luglio 2013.
Spiega la Corte che il termine dei 60 giorni è posto a tutela del contraddittorio procedimentale,
“primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente”.
Di più, nella sentenza è sottolineato che il "vizio invalidante" non sta nella mancata enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza a giustificazione dell'emissione anticipata, ma nell'effettiva assenza del requisito d’urgenza.
Dunque, l'urgenza può giustificare l'anticipazione rispetto ai 60 giorni, ma deve essere reale.