Accertamento, possibile richiedere dati di natura finanziaria in deroga al “segreto d’ufficio”

Pubblicato il 22 settembre 2009 Nell’ambito dell’attività di contrasto all’evasione, il Dl n. 78/2009 attribuisce alle indagini finanziarie maggiore peso, consentendo, anche in deroga a specifiche norme di legge, di superare il “segreto d’ufficio”. Agli uffici dell’agenzia delle Entrate è, infatti, riconosciuto il potere di richiedere direttamente alle autorità di vigilanza (Banca d’Italia, Consob e Isvap) dati di natura finanziaria, creditizia e assicurativa da utilizzare, ai fini della normativa antiriciclaggio, anche in sede fiscale. La richiesta di informazioni da parte degli ispettori del Fisco necessita di una procedura ben precisa: l’autorizzazione deve essere rilasciata dal direttore centrale Accertamento oppure dai direttori regionali dell’agenzia delle Entrate o dai comandanti regionali della Guardia di Finanza e l’intera operazione deve essere in linea con le regole internazionali in materia di vigilanza. In base a quanto previsto finora dal precedente decreto legislativo n. 231/2007, il Fisco e la GdF possono accedere all’archivio dei rapporti con gli intermediari finanziari e utilizzare i dati ai fini fiscali e utilizzare lo strumento istruttorio delle indagini finanziarie anche in sede di riscossione. A questi poteri già accertati, ora, con il decreto anticrisi, se ne aggiungono altri. L’agenzia delle Entrate, durante l’attività di accertamento, potrà richiedere documenti di natura finanziaria anche in sede di sequestro conservativo e iscrizione ipotecaria a tutela del credito erariale.
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