Accertamento. Per la corretta determinazione dell’avviamento vanno valutati anche i fattori soggettivi

Pubblicato il 26 marzo 2012 Non possono essere emanati avvisi di accertamento finalizzati alla rideterminazione, ai fini dell’imposta di registro, del valore dell’avviamento, in caso di cessioni di azienda, in cui si applicano metodi automatici che non rispecchiano l’effettiva realtà economica della società contribuente.

La precisazione giunge dai giudici della Ctr Lombardia che, con la sentenza n. 16/15/12, confermando la decisione di primo grado, ribadiscono come nel valutare il valore dell’avviamento dell’azienda trasferita non ci si possa basare su metodi di calcolo puramente matematici (si veda per esempio quello reddituale adottato nella fattispecie in esame, che parte dal considerare il reddito medio dell'ultimo triennio per poi moltiplicarlo per un coefficiente pari a 3), ma si debbano prendere in considerazione anche fattori diversi, che come riportato in sentenza devono essere “inerenti alla personalità dell'imprenditore, al suo apporto/impulso lavorativo, alle sue qualità commerciali, alla sua capacità di gestione aziendale. Proprio perché le doti personali dell'imprenditore sono fattori non trasferibili, in tal caso è forse più appropriato parlare di qualità dell'imprenditore idonee a incidere sull'avviamento”.

In altri termini, nell’avviamento aziendale rientrano, oltre ai fattori oggettivi, anche tutte quelle capacità soggettive tipiche dell’imprenditore, che soprattutto nelle piccole e medie imprese italiane rappresentano l’elemento distintivo di ciascuna di esse e che per quanto riguarda la valutazione dell’avviamento devono essere tenute debitamente in considerazione data la loro rilevanza. Per tali ragioni – conclude la sentenza della Ctr milanese – per una corretta valutazione dell’avviamento devono essere considerate di volta in volta le diverse peculiarità dell’azienda, tra cui anche l’attitudine prospettica a produrre utili, la cui rilevanza ai fini della valutazione dell’avviamento può risultare decisiva.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Faq Piano Transizione 5.0: ammissibilità di impianti fotovoltaici

27/09/2024

Iva, accise e dogane: la competenza passa al Tribunale UE

27/09/2024

Ceramica industria. Tabelle retributive

27/09/2024

CCNL Ceramica industria - Tabelle retributive del 22/7/2024

27/09/2024

Modello 730/2024 al 30 settembre. Proroga per Redditi PF

27/09/2024

CCNL Guardie ai fuochi - Rinnovo del 25/7/2024

27/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy