, con sentenza 4235/06, chiarisce che l’accertamento Iva su un periodo d’imposta che precede o è contestuale alla dichiarazione di fallimento deve essere notificato non solo al curatore, ma anche al fallito, che deve poter esercitare la tutela giurisdizionale. Il contribuente, secondo la sentenza, non perde a seguito della dichiarazione di fallimento, la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e “resta esposto ai riflessi, anche di carattere sanatorio, che conseguono alla definitività dell’atto impositivo”. L’accertamento anche se contestato costituisce titolo per la riscossione provvisioria di una quota del tributo.
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