Accertamento con adesione. Il mancato perfezionamento restituisce efficacia all’atto originario

Pubblicato il 30 luglio 2020

Il mancato perfezionamento dell’accertamento con adesione restituisce piena efficacia all’originario avviso, non assumendo alcuna rilevanza la circostanza che la copia consegnata al contribuente presenti delle carenze.

Questo il principio contenuto nell’ordinanza n. 15980 della Cassazione, sesta sezione civile-T, depositata il 27 luglio 2020.

L’Agenzia delle Entrate notificava avviso di accertamento con cui rettificava in via induttiva degli imponibili dichiarati ai fini Irpef, Irap ed Iva. Proposta istanza di accertamento con adesione, il procedimento si concludeva con la sottoscrizione dell’atto di adesione. Tuttavia, il contribuente non provvedeva al versamento della prima rata e, pertanto, il concessionario della riscossione intimava il pagamento delle somme dovute in base all’avviso di rettifica.

Veniva, quindi, instaurato un contenzioso che vedeva, dopo il rigetto in primo grado, l’accoglimento del ricorso da parte del giudice di appello sul rilievo della difformità tra l’atto di adesione depositato dall’Ufficio e quello consegnato al contribuente all’atto di adesione.

Denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs 546/1992 e dell’art. 9 d.lgs 218/1997, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate.

La Corte ribadisce che, da quanto prevede la normativa di riferimento, quando il concordato si è concluso, l’accertamento così definito diventa intoccabile (sia per il contribuente, che non può più impugnarlo, sia per l’Ufficio, che non può integrarlo o modificarlo) ma il “perfezionamento della definizione” concordata si ottiene con il versamento all’erario di quanto concordemente stabilito (o mediante il versamento della prima rata, con prestazione di garanzia per quelle successive).  Ciò vuol dire che l’atto impositivo perde efficacia solo dopo il pagamento del debito tributario (a garanzia del fisco).

I vizi della procedura di adesione vanno eccepiti con l’impugnazione dell’avviso di accertamento

Nel caso, pertanto, in cui l’accertamento non si perfezioni, gli eventuali vizi della procedura di adesione devono essere eccepiti, prosegue la Corte, contestualmente all’impugnazione dell’avviso di accertamento.

Nel caso in esame, tale onere, rileva la Cassazione, non è stato assolto. Il ricorso, dunque, deve essere accolto, non assumendo alcuna rilevanza, alla luce dei suesposti principi, la circostanza che la copia consegnata al contribuente presenti delle carenze, quali quelle contestate nel giudizio (mancata indicazione delle imposte ridotte per effetto dell’adesione).

La Suprema Corte, per questi motivi, cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente.  

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