Benché sussista il divieto di notifica delle ingiunzioni fiscali nel periodo 8 marzo - 31 agosto 2020, i comuni possono procedere alla formazione e notifica degli accertamenti esecutivi.
Enti locali e soggetti affidatari della gestione delle loro entrate sono legittimati, ex art. 67 del Dl 18/2020 (Cura Italia), a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo - che racchiudono in sé l’atto di accertamento e quello esecutivo - anche durante il periodo di sospensione, previsto dall’art. 68, che termina il 31 agosto 2020 (ex articolo 154 del decreto Rilancio), dal momento che quest’ultimo riguarda esclusivamente la fase esecutiva.
È il Ministero dell’Economia a chiarirlo nella risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020 con oggetto la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori - Accertamento esecutivo.
Il Mef ricorda l’ambito della sospensione: attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, ivi compresi quelli degli enti locali.
E precisa che la norma non sospende l’attività degli enti impositori, prevedendo solo la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato.
L’effetto della disposizione, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione.
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