Accertamenti bancari sui versamenti e non sui prelievi dei privati
Pubblicato il 28 settembre 2011
La Corte di cassazione, con sentenza n.
19692 del 27 settembre 2011, chiarisce che nell’ambito di indagini finanziarie sono legittime le presunzioni sui versamenti anche dei privati: “
gli artt. 32 e 38 dpr n. 600/1973 hanno portata generale e pertanto riguardano la rettifica delle dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, quale che sia la natura dell'attività dagli stessi svolta e dalla quale quei redditi provengano, la qual cosa in particolare è da ritenersi per quanto relativo all'applicabilità della presunzione di cui all'art. 32, comma 1, n. 2”. Nella sentenza si precisa anche che per la verifica in banca basta l'autorizzazione dell'istituto e che il contraddittorio con il contribuente non è obbligatorio.
La Corte spiega che il riferimento ai ricavi e alle scritture contabili della norma non può impedire all'ufficio di desumere per qualsiasi contribuente che i versamenti operati sui propri conti correnti, e privi di giustificazione, costituiscano reddito. Ciò in quanto la norma si riferisce ai prelevamenti, che sono indizio di maggiori redditi solo relativamente agli imprenditori poiché non è possibile presumere una produzione di reddito da una spesa per un contribuente che non sia imprenditore o lavoratore autonomo.
Infine, con la sentenza si coglie l’occasione di specificare che il termine dei 30 giorni per la verifica è riferibile alla permanenza dei verificatori e non alla durata dei controlli.