Accantonamenti indeducibili

Pubblicato il 15 giugno 2009 Nelle istruzioni al modello Irap, messo a disposizione sul sito delle Entrate, si riporta quanto già anticipato da una risposta rilasciata dalla stessa Agenzia nel corso del Map del 29 maggio scorso. La base imponibile Irap delle società di capitali è governata dal conto economico, anche se sono previste significative deroghe come, a titolo d'esempio, l’indeducibilità degli accantonamenti per rischi ed oneri imputati alle voci B12 e B13 dell’area dei costi della produzione. Ciò significa che nel momento in cui si passerà dalla fase estimativa dell’accantonamento a quella realizzativa, sarà possibile dedurre il componente negativo previa variazione in diminuzione da collocare nella voce IC51. La variazione diminutiva, infatti, si rende necessaria poiché nel momento in cui il costo diviene certo non vi è più transito nel conto economico, ma solamente l’utilizzo del fondo creato con l’accantonamento. Si legge, altresì, che se per qualsiasi motivo il fondo si rivelasse esuberante e quindi per chiuderlo si creerebbe una sopravvenienza attiva, anche questo componente andrebbe sterilizzato con una variazione in diminuzione, dato che è correlato a un costo non dedotto. Sempre secondo le istruzioni Irap, poi, nessun accantonamento è deducibile nemmeno se imputato a una voce diversa da quelle sopra elencate. Dunque, si pone il problema di come gestire gli accantonamenti per trattamenti di quiescenza relativi a soggetti diversi dal personale dipendente o amministratori. E’ il problema del Tfr che, secondo il documento interpretativo del principio contabile 12, va collocato direttamente tra i costi per servizi, cioè alla voce B7 del conto economico. Dal momento che si tratta accantonamenti collocati tra i costi per servizi e che hanno una natura estimativa, si attende una pronuncia delle Entrate su questa problematica.
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