Il reinvestimento di parte della liquidità, derivante da un’operazione di merger leveraged buy out (Mlbo), da parte degli ex soci di maggioranza alla società-veicolo acquirente al fine di dotarla di risorse liquide per l'acquisizione delle rimanenti azioni sul mercato, configura un abuso del diritto.
E’ quanto specificato dall’agenzia delle Entrate nel principio di diritto n. 1 del 29 gennaio 2019.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria ravvisa nell’operazione di reinvestimento da parte del socio un vantaggio fiscale indebito, in ragione della creazione artificiosa di base ACE (Aiuto alla crescita economica) in capo alla società-veicolo. Viene infatti violata la ratio dell’Ace dal momento che l’operazione di reinvestimento non determina l’immissione di nuove risorse finanziarie.
Dal lato della ragione economica dell’operazione, si nota che il reinvestimento in parola non è altro che un’operazione di natura circolare che non porta alcun effetto significativo se non quello di un indebito vantaggio fiscale.
L’agenzia delle Entrate critica le modalità di effettuazione dell’operazione, suggerendo che questa sarebbe risultata più lineare se il socio-reinvestitore avesse compensato il credito commerciale derivante dalla vendita delle azioni nella società-target fino a concorrenza dell'ammontare da reinvestire nella società-veicolo.
In conclusione: nell’operazione di merger leveraged buy out strutturata su più livelli di società-veicolo, residenti in Italia e all’estero, finalizzata all’acquisizione delle azioni di una società-target quotata mediante acquisizione delle stesse sia dai precedenti soci di maggioranza sia sul mercato, il reinvestimento di parte della liquidità derivante dalla cessione da parte degli ex soci di maggioranza alla società-veicolo acquirente, attraverso le altre società-veicolo residenti in Italia, al fine di ridotarla delle risorse liquide per l’acquisizione delle rimanenti azioni sul mercato, configura un’ipotesi di abuso del diritto (articolo 1, D.L. n. 201/2011 e articolo 10-bis, L. 212/2000).
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