Verte sulla valutazione anti-abuso, in relazione al comparto dell’Ires, della scissione parziale proporzionale la risposta ad interpello n. 65 dell'8 novembre 2018, pubblicata dall'Agenzia delle entrate.
L'Amministrazione finanziaria esamina il caso di un’operazione di scissione parziale proporzionale preordinata esclusivamente alla ripartizione, tra quattro neo società beneficiarie, dell’attività immobiliare esercitata dalla società scissa.
Premettendo che, in linea di principio, l’operazione di scissione è fiscalmente neutrale, ai sensi dell’articolo 173 del Tuir, e il passaggio del patrimonio della società scissa ad una o più società beneficiarie - che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato - non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa, l'Agenzia spiega che: se l’operazione di scissione parziale proporzionale è esclusivamente preordinata alla divisione nell’esercizio dell’attività immobiliare, ovvero alla distinta gestione dell’attività di costruzione, compravendita, gestione (anche turistica) di immobili e aree immobiliari appartenenti a diverse tipologie (per natura, ubicazione geografica, target di clientela), non costituisce un’operazione abusiva ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito, costituito da “benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario".
Si ricorda che è l'art. 10-bis dello Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212) a disciplinare l'abuso del diritto o elusione fiscale.
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