La Cassazione ha confermato l’ordine di demolizione di un immobile abusivo disposto nell’ambito di un procedimento penale per abuso edilizio a carico di una signora novantenne.
La Corte ha ritenuto corretta la conclusione con cui il giudice dell’esecuzione aveva motivato il diniego sia della revoca che della sospensione dell'ordine demolitorio.
Con sentenza n. 36257 del 20 agosto 2019, gli Ermellini hanno escluso che potesse dirsi prevalente il diritto all'abitazione rispetto all'interesse pubblico all'esecuzione dell'ordine di demolizione.
Anche il G.E. aveva rilevato che nessuna violazione del diritto all'abitazione potesse integrarsi nel caso in ingiunzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivamente realizzato, in considerazione della preminenza dell'interesse pubblico volto a ristabilire l'ordine giuridico violato con tale realizzazione.
Nemmeno poteva invocarsi uno stato di necessità ex art. 54 c.p., in relazione alle condizioni di salute della imputata ed alle precarie condizioni economiche della stessa, alla luce del richiamo operato alla giurisprudenza di legittimità circa l'inapplicabilità della predetta scriminante all'attività edilizia abusiva.
Difatti, anche nell'impossibilitò economica della donna di sostenere un canone di locazione, in quanto percettrice di una pensione di invalidità, la stessa avrebbe potuto far ricorso ai servizi sociali al fine di risolvere il problema abitativo.
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