Abogados come avvocati, l'ok della Corte di giustizia

Pubblicato il 18 luglio 2014 Non può costituire una pratica abusiva il fatto che il cittadino di uno Stato membro si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a seguito del superamento di esami universitari e faccia ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica professionale è stata acquisita.

E' questa la corretta interpretazione dell'articolo 3 della direttiva n. 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica.

Risposta alle questioni pregiudiziali sollevate dal Cnf

L'importante assunto è stato reso dalla Corte di giustizia europea con sentenza del 17 luglio 2014, pronunciata con riferimento alle cause riunite n. C-58/13 e C-59/13 ed aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale avanzate dal Consiglio Nazionale Forense italiano.

Secondo la Corte europea, infatti, una domanda di iscrizione all'albo degli avvocati stabiliti, presentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 98/5, non sarebbe tale da consentire di eludere l'applicazione della legislazione dello Stato membro ospitante relativa all'accesso alla professione di avvocato.

Anche l'avvocato generale della Corte di giustizia Ue, nelle argomentazioni dallo stesso presentate alla Corte, aveva concluso per la legittimità della pratica degli “abogados”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica artigianato - Ipotesi di accordo del 19/11/2024

26/11/2024

Contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario: legge in GU

26/11/2024

Avvocati: area web in caso di notifica non effettuata per causa imputabile al destinatario

26/11/2024

Metalmeccanica artigianato. Rinnovo

26/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: via libera dal CdM

26/11/2024

Tabella Unica per i risarcimenti da sinistro: sì definitivo del Governo

26/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy