L’avvocato stabilito, già iscritto alla data di entrata in vigore della Legge n. 247/2012 nella sezione speciale dell’Albo, il quale presenti, successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, domanda di iscrizione nell’albo degli avvocati per esercitare la professione con il titolo di avvocato, è soggetto, ai fini dell’iscrizione nell’albo, alla normativa sulla incompatibilità dettata da quest’ultima legge. Non può difatti operare l’ultrattività della disciplina più favorevole dettata dall’art. 3 del precedente ordinamento forense (R.D.L. n. 1578/1933), applicabile soltanto agli avvocati già iscritti, non anche agli avvocati stabiliti alla sezione speciale dell’Albo.
La nuova disciplina sulle incompatibilità – si rammenta in proposito – contempla quale unica eccezione alla regola generale dell’incompatibilità tra la professione di avvocato e l’attività di lavoro subordinato, esclusivamente l’insegnamento di materie giuridiche (a differenza di quanto avveniva nel previgente ordinamento, ove la predetta eccezione si estendeva anche all’insegnamento di materie scientifico – economiche nella scuola secondaria superiore).
A stabilirlo, la Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza n. 18176 del 24 luglio 2017, respingendo il ricorso di un abogado, che si era visto negare - prima dal locale Consiglio dell’Ordine, poi dal Cnf - la domanda di iscrizione all’Albo ordinario degli avvocati, sul presupposto, dunque corretto secondo gli Ermellini, che fosse ostativo il rapporto di impiego dell’istante come docente di scuola media superiore in materie scientifico economiche.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".