La Quinta sezione penale di Cassazione ha annullato una condanna penale irrogata ad un uomo che si era introdotto in un’abitazione privata per passare la notte.
I giudici di legittimità hanno ritenuto il fatto non punibile ai sensi dell’articolo 131 bis del Codice penale (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto).
Ciò in considerazione delle particolari condizioni dell’imputato, descritte come “di miseria e di emarginazione”, nonché della presenza di motivi a delinquere “strettamente attinenti al reperimento di un alloggio notturno”.
Circostanze queste che – si legge nella sentenza di legittimità n. 40827 del 7 settembre 2017 – escludevano una spiccata capacità a delinquere ed una maggiore gravità soggettiva giustificando, per contro, la valutazione di particolare tenuità del fatto.
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