L’Agenzia delle Entrate viene chiamata ad affrontare nuovamente il discorso riguardante l’abilitazione al servizio Entratel, ai soli fini dell'invio telematico delle dichiarazioni, di un soggetto (società) che svolge, in via principale, l'attività di consulenza (codice ATECO 702209) e, in via secondaria, quella di elaborazione dei dati contabili (codice ATECO 631111).
Tale materia era stata già trattata in sede di risposta ad interpello n. 79 del 7 febbraio 2022 statuendo che:
Ora, con nuova risposta n. 87 del 21 febbraio 2022 si offrono precisazioni circa i soggetti che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale per puntualizzare che sono costoro che devono possedere la partita IVA per essere abilitati al servizio telematico Entratel, come tipo utente E10 - E20, unitamente al possesso di un codice Ateco che consenta di qualificare l'attività esercitata come "consulenza fiscale" o simile.
Per completare il discorso, l’Agenzia aggiunge che gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono essere autorizzati a rilasciare il visto di conformità dei dati delle stesse predisposte direttamente dal contribuente interessato o anche da una società di servizi, a patto che la maggioranza del capitale di quest'ultima sia posseduta da uno o più professionisti, e sempre che le dichiarazioni siano predisposte (e le scritture contabili tenute) sotto il controllo e la responsabilità del professionista.
Ricordato ciò, l’ottenimento dell’abilitazione Entratel - ai soli fini dell'invio telematico delle dichiarazioni - è subordinata alla verifica che l'attività di consulenza fiscale sia effettivamente svolta con l'abitualità prescritta dalla normativa; ma tale controllo non può essere effettuato in sede di interpello.
A parziale modifica di quanto precisato nella risposta n. 79/2022, l’Agenzia ribadisce che l’amministratore unico della società può ottenere l'abilitazione ad Entratel solo se possiede la partita IVA attiva con codice ATECO che consenta di qualificare l'attività esercitata come consulenza fiscale ovvero come attività ad essa affine.
In mancanza di ciò, a nulla rileva che percepisca una retribuzione periodica, come ordinariamente previsto nei rapporti di lavoro dipendente.
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