Con ipotesi di accordo 11 novembre 2024 Smi Sistema Moda Italia e Femca Cisl, Filctem Cgil, Uiltec Uil hanno rinnovato il Ccnl per le imprese e i lavoratori del settore tessile abbigliamento moda. Il contratto decorre dal 1° aprile 2024 e scadrà il 31 marzo 2027. I singoli istituti modificati o introdotti dall'accordo decorrono, salvo diversa indicazione, dall'11 novembre 2024 (vai al testo dell'accordo).
Dal 1° gennaio 2025 i capitoli II (Disposizioni per gli operai), III (Disposizioni per le qualifiche speciali o intermedie) e IV (Disposizioni per gli impiegati) del Ccnl 31 gennaio 2022 sono integralmente abrogati; pertanto le differenti discipline speciali contenute in detti capitoli, per le diverse categorie giuridiche, saranno integralmente sostituite da un'unica disciplina generale applicabile a tutti i lavoratori, fatte salve specifiche eccezioni.
Il lavoratore laureato con laurea magistrale assunto in primo impiego per mansioni specificatemente attinenti al proprio titolo di studio non potrà essere assegnato ad un livello inferiore al 6°.
Il lavoratore in posseso di diploma di laurea triennale o diplomato presso un ITS academy, assunto in primo impiego per mansioni specificatemente attinenti al proprio titolo di studio non potrà essere assegnato ad un livello inferiore al 5°.
Il lavoratore diplomato presso un istituto professionale di stato o presso un istituto di istruzione tecnica, assunto in primo impiego per mansioni specificatemente attinenti al proprio titolo di studio non potrà essere assegnato ad un livello inferiore al 4°.
Minimi retributivi
Definiti gli aumenti retributivi con decorrenza dicembre 2024, gennaio 2026 e gennaio 2027.
Consulta le tabelle retributive nella "Banca dati"
Elemento di garanzia retributiva (E.G.R.)
Dal 1° gennaio 2025 l'importo dell'E.g.r. sarà elevato ad € 350,00 lordi annui, con corresponsione da gennaio 2026.
Indennità di cassa per maneggio denaro
L'indennità mensile pari al 6% viene riconosciuta a tutti i lavoratori.
Welfare
Le aziende metteranno a disposizione dei lavoratori € 600,00 come strumenti di welfare (da riproporzionare per i lavoratori part time; ominicomprensivi ed esclusi dalla base di calcolo del t.f.r.).
Tali importi, riproporzionati ai mesi di lavoro nell'anno 1° gennaio -31 dicembre e utilizzabili entro i 12 mesi successivi, sono riconosciuti ai lavoratori, non in prova, in forza alla data di messa a disposizione e assunti:
Non hanno diritto ai suddetti importi i lavoratori in aspettativa non retribuita.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2026 il contributo al Fondo Sanimoda viene elevato da € 15,00 ad € 18,00 mensili per addetto per 12 mensilità.
Dal 1° luglio 2026 il contributo a carico azienda è elevato al 2,30% dell'E.R.N.
Dal 1° aprile 2025 il contributo, a carico azienda, per il finanziamento dell'assicurazione per premorienza e per invalidità permanente sarà elevato dallo 0,20% allo 0,24% dell'E.R.N.
Il periodo di comporto è elevato di 15 mesi (pari a 456 giorni di calendario) anche per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della L. 68/1999.
Ridefinito, dal 1° gennaio 2025, il trattamento economico del lavoratore (operaio, intermedio o impiegato).
Dal 1° gennaio 2025 il periodo di preavviso per tutti i lavoratori non in prova viene ridefinito.
RLS (rappresentanti per la sicurezza)
Vengono ridefiniti i permessi retribuiti per ogni Rls.
Lavoratori diversamente abili
I permessi previsti dalla L. 104/1992 sono frazionabili e fruibili per gruppi di 4 ore giornaliere (riproporzionabili per i contratti part time orizzontali) per un periodo complessivo non inferiore ad una giornata lavorativa nel mese.
Malattia figli
Ai genitori vengono riconosciuti 10 giorni annui di permesso non retribuito per le malattie dei figli tra i 3 e gli 8 anni debitamente certificate. In caso di genitore unico, l'utilizzo è esteso a 12 anni.
Il permesso retribuito di 3 giorni in un anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado nonché del convivente, sono estesi nei casi di decesso o grave infermità dei figli e nel caso di decesso dei genitori del coniuge, del partner dell'unione civile e del convivente di fatto.
Minori stranieri
Al lavoratore che assume la tutela volontaria di minori stranieri non accompagnati è riconosciuta la possibilità di richiedere permessi non retribuiti.
Violenza di genere
L'accordo recepisce la normativa in tema di congedi per le donne vittime di violenza di genere (d.lgs 80/2015).
Prevista inoltre la possibilità di prolugare detto congedo di un ulteriore mese.
Fecondazione assistita
Le lavoratrici che intrapendono, anche all'estero, terapie di fecondazione assistita, potranno richiedere un periodo di aspettativa della durata massima di 1 mese, fruibile anche a giorni (21 giorni lavorativi complessivi nell'arco di un anno, 24 giorni per i turnisti 6x6).
Donatori di midollo osseo
Ai lavoratori donatori di midollo osseo sarà applicato quanto previsto dalla L. 52/2001.
Formazione continua
Per la formazione continua sono riconosciute ad ogni lavoratore (in aggiunta agli obblighi di legge) almeno 8 ore di formazione nell’anno 2025 e almeno 8 ore di formazione nell’anno 2026, fruibili anche nell’ambito di un unico programma biennale di 16 ore complessive, di norma da svolgersi durante l’orario di lavoro.
Studenti universitari
Agli studenti universitari, iscritti a corsi di laurea triennale o magistrale in università statali o paritarie, non fuori corso, saranno riconosciuti:
Riduzione orario
Viene elimanta la disposizione che prevedeva la non maturazione della riduzione di orario nei periodi di assenza per maternità e servizio militare.
Banca ore
Le ore di lavoro straordinario che possono confluire nella banca individuale delle ore sono elevate a 40 ore annue.
Interruzioni del lavoro
Per le ore perdute, per le quali i lavoratori non vengono trattenuti in azienda e qualora la direzione aziendale non disponga il recupero, per la prima giornata di sospensione sarà corrisposto il 100% della retribuzione.
Contratto a tempo determinato
Sono state individuate le seguenti causali per la stipula di contratti di durata superiore a 12 mesi e fino a 24 mesi.
l limite percentuale di assumibilità torna al 30% dei lavoratori a tempo indetermminato.
Lavoro agile
Viene recepito il Protocollo sul lavoro agile del 7 dicembre 2021.
Contratto di somministrazione
La percentuale massima di lavoratori che possono essere utilizzati con contratto di somministrazione a tempo determinato torna al 10% in media annua dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.
Contratto a tempo parziale
Per i lavoratori genitori di figli fino a 3 anni di vita, il limite di accoglimento delle richieste di passaggio temporaneo da tempo pieno a tempo parziale (complessivamente fissato all'8%) viene fissato fino al limite di un ulteriore 4%.
Le clausole elastiche potranno essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso minimo di 3 giorni e dovranno prevedere, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione forfettaria nella misura definita nel rinnovo.
Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"
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