A rischio il blocco dei crediti

Pubblicato il 25 febbraio 2008

Lo spunto per una pausa di riflessione sul pignoramento presso terzi a seguito del mancato pagamento dei ruoli ai sensi del Dpr 602/73, arriva dall’ordinanza di rinvio alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell’articolo 72-bis del decreto, emessa dal giudice dell’esecuzione di Genova (R.E. 3657/07, cronologico 3075) in data 11 dicembre 2007. La sostanza della norma è che, ad eccezione dei crediti pensionistici, l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi, da parte dell’agente della riscossione, può contenere l’ordine al terzo di pagare direttamente ad Equitalia le somme dovute al debitore, fino a concorrenza del credito vantato dal concessionario. Una facoltà concessa ad Equitalia dalle correzioni al Dpr 602 effettuate da una previsione della Finanziaria 2007 (articolo 2, comma 6 del Dl 262/06, convertito nella Legge 286/06), mentre la procedura standard da seguire sarebbe quella stabilita dall’articolo 543 del Cpc, che vuole che, attraverso atto notificato, il procedente citi il terzo e il debitore a comparire dinanzi al giudice, affinché il terzo dichiari di quali cose o somme sia debitore o si trovi in possesso e quando ne debba eseguire pagamento o consegna.

La norma “incriminata”, nella sua attuale formulazione, consente al concessionario di evitare questa trafila e intimare al terzo di corrispondergli immediatamente le somme dovute all’esecutato. Una deroga che non ha convinto il giudice ligure, specialmente nella parte in cui l’articolo 72-bis dispone che tale comportamento non rappresenta un obbligo per il concessionario, ma una facoltà concessagli. Lasciare il tutto nella mera discrezionalità (insindacabile) di Equitalia (l’agente della riscossione) violerebbe, secondo il giudice genovese, il principio costituzionale sancito dall’articolo 3, che garantisce lo stesso trattamento davanti alla legge di fattispecie uguali; invece, il pignoramento eseguito con ordine coattivo di consegna immediata - in luogo di quello di cui all’articolo 543 del Codice di procedura civile - rende più gravosa e meno efficace la difesa dell’esecutato (il contribuente).

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